Daniela Melchiorre
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VICENDA DELLA BAMBINA BIELORUSSA “MARIA VIKA”
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la decisione del 15 maggio 2007 ha dato ragione alla linea Melchiorre: Non ci fu nessuna violazione dei diritti umani nella trattazione della vicenda.
Decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in data 15 maggio 2007, sull’ammissibilità del ricorso n. 38972/06

Il principio fissato dalla Corte può sintetizzarsi come segue: non integra alcuna violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo il rimpatrio di una bambina bielorussa che, nel corso di un breve soggiorno in Italia nell’ambito di un programma diretto a far trascorrere un periodo di vacanze nel nostro paese a bambini dell’est europeo, dia adito a sospetti di essere stata in passato vittima di abusi sessuali nell’orfanotrofio situato nel paese d’origine. Tale vicenda, dal forte impatto mediatico, è stata dalla Corte Europea risolta nel modo predetto sulla base delle seguenti considerazioni: A) esclude qualsiasi ipotesi di trattamento inumano, ai danni della bambina e della coppia provvisoriamente affidataria, sia l’aver fatto precedere il rimpatrio della piccola da un congruo periodo nel corso del quale la stessa è stata seguita da medici e psicologi sia l’aver acquisito assicurazioni dalle autorità bielorusse per evitare il ritorno nell’orfanotrofio incriminato nonché per continuare, anche in Bielorussia, il programma di assistenza medica e psicologica; B) dei soggiorni in famiglie italiane, organizzati per far trascorrere un periodo di vacanze a bambini stranieri, non integrano il concetto di vita familiare, protetto dall’art. 8 della Convenzione Europea, il quale tutela un legame biologico o giuridico, non il semplice desiderio di fondare una famiglia; C) non appaiono irragionevoli od arbitrarie e, dunque, non violano il principio del giusto processo (art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), le conclusioni a cui giunge un tribunale dei minori che nega la legittimazione attiva ai due provvisori affidatari della minore, privi di qualsiasi tutela legale della stessa, nonché decide, nell’ambito del consentito margine di apprezzamento, di non ascoltare la minore stessa, peraltro già esaminata da esperti; D) non incide sull’imparzialità ed indipendenza di un tribunale la circostanza di fornire allo stesso, da parte delle autorità governative, informazioni pertinenti alla relativa procedura in corso, allorquando non risulti provato l’intento di influenzare l’esito della decisione; E) non sussiste violazione del diritto ad un ricorso (art. 13 della Convenzione citata), allorquando le relative doglianze non abbiano un reale fondamento e non siano dunque “difendibili”; F) non è ravvisabile alcun intralcio all’esercizio effettivo di un ricorso alla Corte Europea (artt. 34 della Convenzione e 39 del regolamento della Corte) nel comportamento delle autorità italiane che, in assenza di qualsiasi misura provvisoria di sospensione disposta dalla Corte, decidano di procedere al rimpatrio di un soggetto straniero all’improvviso, senza alcun preavviso e nel fine settimana.

Vicenda bambina bielorussa: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo da' ragione alla linea Melchiorre
Vicenda bambina bielorussa: rassegna stampa
 
   
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